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AREA FISCALE
16.02.2026 - 16:59
Irpef: modifica scaglioni dal 2026
È ridotta dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’Irpef
Gli scaglioni irpef sono:
- da zero a 28.000 euro il 23%;
- da 28.001 a 50.000 euro il 33%;
- maggiore di 50.000 euro 43%.
Tassazione redditi dominicali e agrari per CD / IAP
È esteso anche al periodo di imposta 2026 il regime di agevolazione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In base a tale misura, ai fini dell’Irpef, i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- fino a 10.000,00 euro, 0%;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;
- oltre 15.000,00 euro, 100%.
Allo stato attuale la gestione della franchigia sopra indicata vale anche per le società semplici
Non beneficiano dell’agevolazione le società agricole di persone, ad eccezione delle società semplici, le Srl e le cooperative ancorché abbiano optato per la tassazione su base catastale.
Impianti di produzione di energia elettrica
È ampliata la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di “agrarietà”, determina il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario. Tale disciplina si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31.12.2025, anziché agli impianti entrati in esercizio dopo il 31.12.2025.
La prova dell’avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui al primo periodo, è fornita dalla registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).
Disciplina locazioni brevi
A decorrere dall’anno 2026, l’applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve è limitata esclusivamente a 2 immobili (anziché a 4).
Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
In relazione alle spese per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) è prorogata anche per l’anno 2026:
Il limite di spesa è 96.000 euro
È prorogato anche per l’anno 2026 il bonus mobili, riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (detrazione al 50% su limite di spesa 5.000 euro).
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dei controlli automatizzati in materia di imposte dirette e Iva (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici di cui all’art. 27, c. 1 D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio (art. 17 D.Lgs. 112/1999), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali
Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei princìpi di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
Ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Contrasto alle indebite compensazioni
La disposizione in commento riduce, inoltre, da 100 mila a 50 mila euro l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale non è possibile compensare imposte di natura diversa (cosiddetta compensazione orizzontale o esterna). La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre restano invariate le regole stabilite dalla disciplina di riferimento (l'articolo 37, comma 49-quinquies, del Dl n. 223/2006
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni
L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è aumentata dal 18% al 21%.
Disposizioni in materia di previdenza complementare
La norma speciale concernente i lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all’anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto.
Credito d’imposta imprese dei settori della produzione primaria
Per le imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato riproposto un credito di imposta con caratteristiche simili a quello già in essere dal 2020 al 2025. L’aliquota è stata portata al 40% per gli investimenti fino a 1.000.000 di euro effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si considera il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo nel caso che i beni agevolati vengano ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento di completamento degli investimenti.
Il credito d’imposta non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d’imposta che fa riferimento al modello "Industria 4.0" (art. 1, comma 446 della L. n. 207/2024), ed agli investimenti che possono beneficiare dell’iper ammortamento, di cui ai commi 427-436 e del credito d’imposta ZES Sud, di cui ai commi 462-465 della legge in commento, mentre è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il limite massimo di spesa è pari a 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese che non sono invece obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Con D.M. del MASAF di concerto con il MIMIT e MEF sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea degli aiuti di Stato criteri e le modalità di attuazione della misura del credito d’imposta, con particolare riferimento alla procedura di concessione finalizzata ad assicurare il limite complessivo di spesa di cui sopra.
Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”
Il comma 770, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, prevede la creazione per il 2026 di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.
Contratti di rete in agricoltura
La disposizione normativa in parola, introdotto al Senato, apporta una modifica alla disciplina vigente in materia di contratti di rete in agricoltura (ex dl 91/2014), prevedendo che i contraenti, cd. retisti, possono cedere, anche in rete, alle altre parti contrattuali la propria quota di prodotto.
Nello specifico, la disposizione in commento interviene sull'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, inserendo un ulteriore periodo allo stesso comma 3 nel quale è specificato che, nell'ambito di un contratto di rete tra imprese agricole i contraenti possono cedere la propria quota di produzione alle altre parti del contratto.
Si ricorda che il comma 3 dell’art. 1-bis del decreto-legge n. 91 del 2014 stabilisce che le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del c.c., purché rientranti nella definizione di piccole e medie imprese agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, possono costituire una rete finalizzata alla produzione agricola comune fondata sulla condivisione di risorse e fattori produttivi (attrezzature, mezzi tecnici, macchine, know how, risorse umane, etc.) per il raggiungimento dello scopo dichiarato nel contratto di rete, vale a dire la realizzazione di una produzione agricola comune.
Tale produzione potrà essere divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese retiste secondo quote determinate stabilite dal contratto, con conseguente attribuzione a titolo originario del prodotto comune. Vale a dire l’attribuzione della produzione come fosse frutto della propria attività. In sostanza non si dà luogo ad alcuna cessione o trasferimento a titolo particolare di beni da un soggetto all’altro, ma si ha l’attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete, tenendo conto dell’impegno effettivamente assunto nel programma di rete.
Rispetto a questa previsione l’Amministrazione finanziaria, con circolare n. 75/E del 21/06/2017, ha fornito una interpretazione restrittiva della previsione normativa stabilendo la condizione “che i prodotti oggetto di divisione non vengano successivamente ceduti tra i retisti”. In altre parole, secondo questa precisazione, i retisti potevano cedere a terzi la propria quota di prodotto, ma non ad altri componenti della stessa rete.
La legge di bilancio supera, appunto, questa limitazione e restituisce piena disponibilità alle imprese agricole, facenti parte di una rete, della quota di prodotto loro spettante, consentendo alle stesse di venderla a terzi oppure ad altri componenti della rete stessa, favorendo in tal modo l’aggregazione del prodotto all’interno della rete ed una conseguente maggiore capacità di svolgere un ruolo strategico all’interno della filiera.
Immaginiamo, ad esempio, che due (o più) imprese agricole decidano di realizzare il prodotto vino. La fase della coltivazione e produzione del vigneto può essere riservata ad una azienda agricola facente parte della rete, mente quella della trasformazione (ad es. dell’uva in vino) ad altra impresa della rete, partecipe quest’ultima al ciclo produttivo del bene vino sin dalla fase della coltivazione del vigneto. Il prodotto vino realizzato dalle imprese retiste potrà essere ripartito fra le stesse in natura, con l'attribuzione a ciascuno della quota di prodotto “a titolo originario”, cioè l’attribuzione del prodotto vino come fosse frutto della propria attività.
Ebbene, alla luce dell’importante novità introdotta dalla nuova “manovra” la quota del prodotto (vino), ripartita in rete tra i retisti, potrà essere ceduta da un retista ad un altro - in rete - oppure a terzi, attraverso il contratto di mandato – con o senza rappresentanza.
Contributi per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (nuova Sabatini)
È rifinanziata con 200 milioni di euro per l’anno 2026 e con 450 milioni di euro per l’anno 2027 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.