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CEREALICOLTURA

Granaio Italia al via ufficialmente dal 1° luglio 2025

Ecco obblighi ed esclusioni del nuovo registro

Granaio Italia al via ufficialmente dal 1° luglio 2025

Dal 1° luglio 2025 il sistema Granaio Italia diventa obbligatorio per tutti gli attori della filiera cerealicola, come stabilito dal decreto n. 43350 del 30 gennaio 2025, pubblicato sul sito del Masaf, che sostituisce il precedente decreto n. 507566 del 1° ottobre 2024.

Cos’è Granaio Italia

Si tratta di un sistema telematico per la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli, che ha l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e controllo lungo l’intera filiera.

Prodotti soggetti all’obbligo di registrazione

L’obbligo riguarda nove categorie di cereali oggetto di acquisto o vendita sul territorio italiano:

Frumento duro;

Frumento tenero e segalato;

Mais;

Orzo;

Farro;

Segale;

Sorgo;

Avena;

Miglio e scagliola;

Quantitativi minimi previsti

Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:

30 tonnellate per il frumento duro;

40 tonnellate per il frumento tenero;

80 tonnellate per il mais;

40 tonnellate per l’orzo;

60 tonnellate per il sorgo;

30 tonnellate per l’avena;

30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;

Registrazione: modalità e tempistiche

Le movimentazioni devono essere comunicate entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono inclusi i prodotti di origine nazionale, comunitaria ed extra-comunitaria. Quindi, le prime registrazioni dovranno essere effettuate entro il 20 ottobre 2025, relativamente al periodo luglio-settembre 2025.

Le registrazioni potranno essere eseguite in autonomia dal produttore sul portale Sian oppure delegando il Centro di assistenza agricola (Caa).

Esclusioni

Non sono tenute all’obbligo:

Le imprese agricole che svolgono in via prevalente l’attività di allevamento e di produzione di mangimi;

Sono esclusi dall’obbligo:

I quantitativi di cereali reimpiegati per usi aziendali (es. semina);

I cereali destinati alla filiera sementiera;

I prodotti stoccati in strutture private o associative subito dopo la trebbiatura (in questi casi la responsabilità della registrazione ricade sul gestore della struttura); 

Soggetti all’obbligo

Dalle esclusioni rimangono soggette:

Le imprese agricole che stoccano i cereali presso la propria azienda;

Le strutture private o associative di stoccaggio;

Sanzioni

Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative da 500 euro a 4.000 euro.

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