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Fringe benefit: il limite di esenzione 2023 sale a 3000 euro

Adempimento valido per i soli lavoratori con figli a carico

Fringe benefit: il limite di esenzione 2023 sale a 3000 euro

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in l. n. 85/2023), al fine di incentivare il potere di acquisto e ridurre il cuneo fiscale ha innalzato, per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli a carico, il limite di esenzione per i fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha prontamente chiarito che rientrano tra i fringe benefit i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari, e le eventuali somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che potranno riguardare anche utenze relative o intestate al coniuge o ai familiari.

L’innalzamento a 3.000 euro del benefit non deve essere generalizzato o per categoria omogenea, ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore.

Per essere fiscalmente a carico, i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà pertanto necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

L’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico. Il datore di lavoro ha l’onere di conservare la documentazione ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

Per espressa previsione di legge, e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per i lavoratori con figli non a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 euro annui; entro tale soglia non potranno rientrare i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.

Il valore del fringe benefit potrà essere ulteriormente incrementato di 200 euro mediante il riconoscimento di buoni benzina.

Si ricorda che il bonus benzina è esente solo da un punto di vista fiscale, ma non previdenziale.

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