Cerca
ETICHETTATURA
20.03.2026 - 14:43
Il 06 marzo u.s., il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha pubblicato, sul proprio sito, la circolare prot. n. 110473 in ausilio all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, relative all'obbligo di indicazione, nell'etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP, del nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.
Il regolamento (UE) 2024/1143, in vigore dal 13 maggio 2024, è relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli e costituisce la nuova normativa “orizzontale” in materia di indicazioni geografiche.
L’articolo 37, comma 5, del regolamento (UE) 2024/1143, come modificato dal regolamento (UE) 2026/471 (art. 4), prevede l’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli:
“5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.”
Nozione di “stesso campo visivo”
Lo “stesso campo visivo" (regolamento (UE) 1169/2011) si riferisce generalmente all'area dell'etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto.
Il nome del produttore o dell’operatore e l’indicazione geografica (cioè, il nome del prodotto agricolo registrato come DOP o IGP) devono essere visibili, almeno una volta, da un unico punto di vista.
Il nome del produttore o dell’operatore insieme all’indicazione geografica possono essere menzionati anche soltanto nella c.d. retro-etichetta.
Nozione di “produttore”
Per “produttore” si intende una persona fisica o giuridica appartenente alle categorie individuate dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413, in allegato alla presente, ed iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.
L'articolo 37 richiede l'indicazione del "produttore", al singolare. Se un prodotto è realizzato da più produttori, sull'etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali. Tale disposizione è ritenuta soddisfatta, se il nome o la ragione sociale del produttore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP.
Infine, si specifica che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome del produttore effettivo, in queste ipotesi l'indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta; mentre se il nome commerciale è identico alla ragione sociale del produttore, il requisito è soddisfatto.
Nozione di “operatore”
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 37 e semplificarne l'attuazione in caso di più produttori o di difficoltà nella loro identificazione, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto. Per “trasformazione sostanziale” si intende l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da DOP o IGP. L’operatore può svolgere attività di “trasformazione sostanziale” (post produzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione.
Come per la nozione di produttore, se il nome o la ragione sociale dell’operatore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell'operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito è soddisfatto. Viene, tuttavia, precisato che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome dell’operatore, in queste ipotesi l'indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta. Se, invece, il nome commerciale è identico alla ragione sociale dell’operatore, il requisito è soddisfatto.
Ulteriori precisazioni (prodotti invecchiati/stagionati; prodotti non preimballati o sfusi; indirizzo della sede).
Nel caso di prodotti invecchiati/stagionati, dove l'invecchiamento/stagionatura rappresenta l'ultima fase di produzione dell'indicazione geografica, come previsto dal disciplinare di produzione, ai soli fini di etichettatura, lo stagionatore può essere considerato un “produttore”. Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello “minimo” specificato nel disciplinare di produzione (ad esempio, nell’ipotesi in cui il disciplinare di produzione prevedesse una certificazione volontaria per periodi di stagionatura più lunghi, oltre il minimo).
L’obbligo previsto dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143, così come le altre norme obbligatorie in materia di etichettatura delle indicazioni geografiche, si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati, ad esempio a carni e formaggi freschi esposti nei banchi dei supermercati.
Le informazioni richieste possono essere fornite nel modo ritenuto più opportuno, ad esempio su un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.
Infine, fermo restando quanto previsto dalla legislazione nazionale sull’obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi del d.lgs. 15 settembre 2017, n. 145 (art.3), indicazione che può essere contenuta anche nel marchio (art.4, c.3, lettera c)), ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143, è sufficiente menzionare il nome del “produttore” o dell’“operatore”.
Smaltimento delle etichette
L’ultimo comma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2024/1143, dispone che i prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Su questo aspetto il Ministero ha comunque precisato che si ritiene opportuno consentire lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti agricoli designati da DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale.