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VITIVINICOLO

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2026-2027: le disposizioni attuative regionali

Sarà possibile presentare domanda di aiuto sul portale Sis.CO. fino al 14 aprile 2026

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2026-2027: le disposizioni attuative regionali

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, con D.g.r. 2 febbraio 2026 - n. XII/5701, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) serie ordinaria n. 7 di martedì 10 febbraio 2026, ha approvato le disposizioni attuative relative all'intervento regionale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del Regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 paragrafo 1 lettera a). 

Per la Campagna 2026-2027 la Misura si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Lombardia. 

Sono ammessi solo impianti di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a DOP o IGP, non è ammesso l’impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola. La Misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul potenziale vitivinicolo. 

  • ATTIVITÀ AMMESSE Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:  Riconversione varietale  che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.  Le attività sono:  - A.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;  - A.2 reimpianto con autorizzazione;  - A.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda; 
  • Ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell’impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite (con modifiche alla forma di allevamento o al sesto d’impianto).  Le attività sono:  - B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;  - B.2 reimpianto con autorizzazione;  - B.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda. 

La Misura non si applica:  a) al rinnovo normale dei vigneti, ossia giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, ai sensi dall’articolo 46 del regolamento (UE) n° 1308/2013, in quanto non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto d’impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;  b) agli impianti viticoli che negli ultimi 5 anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;  c) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP;  d) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti allevati a pergola;  e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola. 

Sarà possibile presentare domanda di aiuto sul portale Sis.CO. fino al 14 aprile 2026. 

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