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AREA PAGHE-SINDACALE
20.02.2026 - 09:14
Il settore agricolo, escluso dall’applicazione del contratto di prestazione occasionale (voucher) disciplinato dall’art. 54-bis del DL 50/2017 ha reintrodotto dopo il biennio 2023/2024 la possibilità di utilizzare un istituto contrattuale ad hoc denominato “lavoro subordinato agricolo a tempo determinato” (cd.Loagri).
In tal modo si assicurano ai lavoratori le tutele previste dal lavoro subordinato.
Queste prestazioni possono essere rese solo per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le persone disoccupate, percettori di NASPI, DIS-COLL, assegno di inclusione o di ammortizzatori sociali, pensionati di vecchiaia o di anzianità, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine o grado compatibilmente con gli impegni scolastici oppure in qualsiasi periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università e detenuti o internati ammessi al lavoro esterno nonchè soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Per essere assunti, i soggetti interessati, anche se appartenenti alle predette categorie e ad eccezione dei pensionati (di vecchiaia o di anzianità), non devono in nessun caso avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve raccogliere un’autocertificazione dal lavoratore relativa alla sua condizione soggettiva (pensionato, disoccupato, studente ecc….) e soprattutto al fatto di non essere stato, nel triennio precedente, un lavoratore agricolo “ordinario.
Sempre il datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione, è tenuto all’inoltro al competente Centro per l’Impiego della comunicazione di assunzione (Mod. UNILAV) dove i 45 giorni di prestazione massima si computano prendendo in considerazione le presunte giornate di lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che può prolungarsi, al massimo, per 12 mesi.
Al lavoratore deve essere consegnata, come di consueto, copia della comunicazione di assunzione.
La retribuzione percepita dal prestatore di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato è quella stabilita dai contratti nazionali e provinciali di lavoro di categoria e deve essere erogata mediante bonifici o altre modalità tracciabili.
Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione all’anno ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
La retribuzione corrisposta è assoggettata alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola (comprensiva dei contributi provinciali quali CAC e CIMI e EBAN) nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate con riduzione del 68% dei contributi dovuti a carico ditta indipendentemente dal luogo in cui è stata resa la prestazione.
In caso di superamento del limite di durata di 45 giornate annue per singolo lavoratore, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.
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