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VITIVINICOLO

Modifica delle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea per i vini dealcolati

La nuova informativa per le aziende viticole

Modifica delle disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea per i vini dealcolati

Il Masaf ha diffuso nei giorni scorsi il Decreto Ministeriale n. 213946 del 14 maggio 2025 modificativo delle “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”.

Dando seguito a precedente ns Circolare n. 17229 del 9 gennaio 2025 si informa che il Masaf con tale provvedimento ha ritenuto necessario integrare e modificare le modalità di produzione, detenzione dei prodotti vitivinicoli che possono essere sottoposti ad un trattamento di dealcolazione totale o parziale. Pertanto, in modifica del precedente DM 20 dicembre 2024 n. 672816 ha semplificato il processo produttivo dei vini dealcolati consentendo la gassificazione dei vini dealcolati o parzialmente dealcolati negli stabilimenti c.d. “promiscui” ai sensi dell’art. 14 Legge 238/2016, previa comunicazione preventiva a ICQRF (art. 1 comma 1). Il testo specifica, inoltre, che nel caso in cui la gassificazione avvenga dove si producono vini spumanti elaborati con saccarosio tale comunicazione preventiva può essere fatta congiuntamente all’elaborazione di vino spumante.

Infine, al fine di semplificare i controlli legati al processo il MASAF ha previsto che gli stabilimenti o locali dove avviene la dealcolazione debbano garantire che la soluzione idroalcolica ottenuta dal processo di dealcolazione circoli in circuito separato, chiuso e monitorato (art. 1 comma2).

La circolare ministeriale

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