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Credito d'imposta: il commento alla circolare sugli investimenti in beni strumentali nuovi
Normative e scadenziario ^
 
26 Agosto 2021


 
Premessa:
 
L’ultima norma vigente del credito di imposta (Legge 178 del 30/12/2020) ha prorogato e, in parte, modificato le precedenti norme ma l’impalcatura legislativa è rimasta comunque quella originale dei cosiddetti “superammortamento” e “iperammortamento” (Legge 232/2016). Tali incentivi erano nati come aumento delle quote di ammortamento e, per questo motivo, erano escluse le aziende che calcolano il reddito su base catastale, ossia la stragrande maggioranza delle imprese agricole. Anche gli allegati alla Legge 232/2016, nonché le prime circolari dell’Agenzia Entrate (come la 4/E del 30/03/2017) trattavano per lo più di attrezzature industriali, riservando ben poche informazioni su come definire i requisiti per quelle agricole.

Negli anni, si è sviluppata una “legislazione” tecnica fatta di faq, interpelli, pareri tecnici, prassi UNI che ha comunque permesso di capire meglio come valutare sia i beni che potevano essere agevolati prima con l’iper ammortamento e poi con il credito di imposta.

Alcune zone d’ombra erano però rimaste, anche a causa di “notizie” e interpretazioni che erano diventate di dominio pubblico.

Ora, con la circolare n. 9/E del 23/07/2021 dell’Agenzia Entrate, alcune di queste sono state chiarite o formalizzate. Di seguito un riassunto di quelle più interessanti. Per chi volesse approfondire basta prendersi un po' di tempo e leggere la circolare, che è stata redatta in forma di domande e risposte proprio per facilitarne la comprensione.
 
  • Investimenti fatti tra il 16 novembre e il 31 dicembre 2020 (Domanda 3.1 – Sovrapposizione di discipline agevolative)
 
La legge di bilancio 2021 (attualmente in vigore) prevede una retroattività al 16 novembre 2020, data di approvazione del disegno di legge. La scelta è stata fatta per evitare “l’effetto annuncio” che avrebbe portato le aziende a sospendere gli investimenti in questi 45 giorni e aspettare l’entrata in vigore della nuova norma con aliquote di credito maggiori. Il problema è che non era stato ben definito quali fossero le condizioni che sancivano il passaggio dalle aliquote 2020 a quelle 2021.

L’Agenzia Entrate ha chiarito che rientrano nella normativa 2020 gli “investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (…) si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento (c.d. “prenotazione”)”.

I documenti che fanno fede per la verifica delle date sono quindi il preventivo o il contratto di vendita (firmati da entrambe le parti) e la data di versamento dell’acconto. La mancanza anche di una sola delle due condizioni fa slittare l’agevolazione alle condizioni del 2021.

Questa risposta ha chiarito che tutti gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020-31.12.2020 completati o per i quali è stato dato un acconto almeno del 20% ricadono nella agevolazione della legge 178/2020.
 
  • Requisiti per la fruizione (domanda 5.1.1 – Esercenti arti e professioni)
 
Viene ribadito in questa risposta che la fruizione del credito di imposta ha come punto fondamentale il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sia delle imprese sia dei liberi professionisti in base alle norme applicabili per ogni settore. Si riporta l’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021 il quale stabilisce che “per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata” al “rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore” e al “corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. Prima di fare l’investimento accertarsi di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
  • Regolarità contributiva dell’azienda (Domanda 5.1.2 – Regolarità contributiva)
 
L’azienda che ha effettuato l’investimento e ha verificato i requisiti necessari (come l’interconnessione per i beni 4.0) e che quindi ha diritto ad utilizzare il credito nel periodo indicato dalle norme, dovrà porre molta attenzione a mantenere la regolarità contributiva durante il periodo di fruizione del credito. La circolare chiarisce, infatti, che “… il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.”.

L’azienda non è obbligata a richiedere il DURC ogni volta che utilizza una quota del credito ma deve assicurarsi che a quella data i pagamenti siano regolari. In caso contrario, l’azienda subirà una sanzione pari al 30% del credito utilizzato.

Nel caso di Durc non regolare dopo avere effettuato l’investimento il credito di imposta non viene perso ma l’utilizzo di tale credito potrà avvenire solo dopo la regolarizzazione del DURC.
 
  • Periodo di fruizione del credito (Domanda 5.2 – Utilizzo oltre il terzo anno)
 
Era una delle notizie più attese, anche perché anticipata verbalmente in occasione di Telefisco 2021 (gennaio 2021) ma mai formalizzata. Ora abbiamo la conferma.

La Circolare specifica che “… nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, (…) andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno”.

Anche se la Circolare non lo dice, per come viene giustificata l’interpretazione è da considerare valido il concetto anche per i crediti maturati nel 2020 per 5 anni.

Naturalmente, in caso di utilizzo per un maggior tempo del credito, la Circolare precisa che “appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0”.

I tempi di fruizione dei vari investimenti sono quindi i seguenti:

- Investimenti effettuati con legge 160/2019 in beni ordinari: fruizione in 5 quote annuali, riportabili fino ad esaurimento se non utilizzate nei 5 anni;

- Investimenti effettuati con legge 160/2019 in beni materiali tecnologici: fruizione in 5 quote annuali, riportabili fino ad esaurimento se non utilizzate nei 5 anni;

- Investimenti effettuati con legge 178/2020 in beni ordinari: fruizione in 1 (o 3 quote annuali), riportabili fino ad esaurimento se non utilizzate nei 3 anni (o in 1 anno);

- Investimenti effettuati con legge 178/2020 in beni materiali tecnologici: fruizione in 3 quote annuali, riportabili fino ad esaurimento se non utilizzate nei 3 anni.

Quindi il credito di imposta può essere riportato “all’infinito” fino al suo effettivo esaurimento.
 
  • Interconnessione di beni nuovi (Domanda 5.4 – Ritardo nell’interconnessione)
 
I beni che vengono acquistati e per i quali si intende sfruttare l’agevolazione maggiore legata alle tecnologie 4.0 devono essere dotati, fin dall’acquisto, di tutti gli accessori e le licenze tali da garantire i requisiti e la possibilità di interconnetterli. Non è possibile, ad esempio, acquistare un trattore che non ha la guida semi automatica o la centralina di interconnessione, farla installare anche solo un mese dopo (rimanendo nel periodo di validità del credito) e utilizzare il credito di imposta 4.0 per il trattore stesso. In questo caso, solo l’accessorio (la guida) potrà fruire del beneficio, trattandosi di un “revamping” (un ammodernamento) di un bene già presente in azienda.

È importante sottolineare un altro aspetto presente in questa domanda: quello dei controlli successivi. La Circolare precisa che “… ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.”. A tal fine si consiglia di stampare periodicamente i documenti utili, come ad esempio la cronologia degli accessi ai portali di interconnessione, eventuali tracce create dalle guide satellitari, gli abbonamenti delle schede telefoniche montate sul bene e che permettono la comunicazione da remoto, ecc.
 
  • Utilizzo di importi superiori a 5.000 euro (Domanda 5.5 – Importi superiori a 5.000 euro)
 
Non ci sono vincoli dichiarativi per l’utilizzo del credito di imposta, pertanto l’impresa titolare dell’investimento può utilizzare il credito di imposta di qualsiasi importo da subito senza necessità di presentare prima la dichiarazione dei redditi.
 
  • Fruizione del credito da parte di soci di società semplici (Domanda 5.6.3 – Partecipazione di enti trasparenti)
 
Questa era un’altra notizia molto attesa. Vi sono molti casi di imprese che hanno una limitata possibilità di usufruire del credito e, una parte di questa, riguarda il versamento dei contributi dei soci della società. Era interpretazione diffusa che fosse possibile e gli stessi enti lo avevano verbalmente dichiarato ma, come nel caso del periodo di fruizione, la norma non era stata ancora formalizzata. Ora la Circolare lo specifica e spiega anche le modalità e i tempi con cui trasferire tutto o parte del credito ai soci delle società di persone.

Il credito di imposta (quota annua) trasferito dalla società ai soci potrà essere utilizzato dai soci solo quando:

- La società avrà inviato all’agenzia entrate la propria dichiarazione;

- Il socio avrà inviato all’agenzia entrate la propria dichiarazione. Il credito assegnato al socio resta a lui, non può tornare alla società e non può essere ceduto a terzi.
 
  • Cumulo con altri incentivi come PSR e bando INAIL (Domanda 6.1 – Verifica del cumulo)
 
In questo caso la notizia (che riguarda per fortuna pochi casi) non è positiva, almeno per quelli che volevano cumulare con il PSR. La Circolare ha, infatti, specificato che il credito di imposta è cumulabile con altri contributi fino al raggiungimento del valore del bene ma specifica che “eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative”.

Quindi, il bando INAIL è cumulabile con il credito di imposta. Per quanto riguarda il PSR, invece, sono le norme del Regolamento Europeo 1305/2013 che limitano. L’allegato II del Regolamento fissa un’aliquota massima del 40% per gli investimenti realizzati nelle regioni non svantaggiate, che sale al 50% nel caso di quelle meno sviluppate, valori inferiori al credito di imposta 4.0.

NB: non c’è alcun riferimento al PSR o a contributi OCM. Di conseguenza, fino a nuovi chiarimenti, rimane ferma la posizione di Confagricoltura nel non cumulare le due agevolazioni (credito di imposta e PSR / OCM) fino a quando a livello governativo non ci sarà una risposta ufficiale.
 
  • Utilizzo del credito in caso di furto del bene (Domanda 7.2 – furto del bene)
 
Anche se si spera sempre di non incappare in una simile situazione, purtroppo può succedere (si sono avute notizie, ad esempio, di furti di ricevitori satellitari e di monitor in questi mesi). Secondo l’Agenzia Entrate, “… nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa o dall’esercizio dell’attività di arti e professioni, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta l’applicazione della (…) rideterminazione dell’agevolazione”.
 
  • Dicitura sui documenti nel caso di investimenti tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020 (Domanda 8.1 – Indicazione della norma agevolativa)
 
Anche se potrebbe sembrare un’informazione di secondaria importanza, è bene sottolineare che invece si tratta di un requisito fondamentale, in quanto la mancanza delle corrette diciture sui documenti comporta la perdita totale dell’agevolazione.

Si ritorna sempre a quel periodo tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020 in cui vi è stata sovrapposizione tra la norma 2020 e quella 2021. In particolare, occorre porre attenzione per gli investimenti che in quel periodo ricadono nell’agevolazione data dalla legge di bilancio 2021. Questa è stata pubblicata il 30/12/2020 e quindi le fatture emesse prima di allora riportano i riferimenti alla legge 160/2019. La Circolare specifica che “per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021”.

Per fortuna, la stessa Agenzia Entrate con la risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020, dà le indicazioni, per altro molto semplici, per correggere i documenti, apportando anche a penna con inchiostro indelebile le diciture corrette sulle copie dei documenti conservati in azienda insieme agli altri relativi al beneficio (autodichiarazione, analisi tecnica, perizia, ecc.).





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