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02 Marzo 2020

Alla luce dell’evoluzione normativa di questi mesi sull’indicazione dell’origine in etichetta e delle iniziative legislative nazionali, si ritiene utile fornire una breve descrizione sullo stato dell’arte in relazione all’entrata in vigore del Reg. UE 775/18.
E’ utile ricordare che i provvedimenti nazionali sull’origine riguardano:
- Pasta;
- Riso;
- Concentrato e passata di pomodoro;
- Latte e derivati;
- Carne suina usata come ingrediente (notificato alla Commissione europea il 31 gennaio e non ancora pubblicato in G.U.)
Il decreto sul latte e quello sulla carne suina sono gli unici ad esser stati correttamente notificati alla Commissione UE.
I decreti nazionali sono stati emanati in attesa che la Commissione Europea stabilisse le regole dell’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario, come previsto dall’art. 26.3 del Reg. UE 1169/11.
La Commissione ha adempiuto a questo compito emanando il Reg. UE 775/18 che entrerà in vigore il 1 aprile 2020.
Di conseguenza tutti i decreti italiani sull’origine, compreso quello del riso decadranno in quella data.
Il Reg, 775/18 non si applica ai prodotti DOP IGP e ai prodotti a marchio (ad esempio Divella, Barilla, Mutti ecc.).
Per quest’ultimi è stabilita nello stesso regolamento l’emanazione di un regolamento specifico nei prossimi anni.
Il Reg. UE 775/18 si applica solo nel caso in etichetta sia indicata con simboli, loghi, figure, dizioni, un’origine del prodotto diversa da quella del suo ingrediente principale.
I Decreti italiani si applicano invece a tutti i prodotti, indipendentemente siano a marchio o se sia vantata un’origine con simboli, loghi, figure, dizioni, un’origine del prodotto diversa da quella del suo ingrediente principale.
Conclusioni
- I DM italiani hanno un’applicazione più ampia che non trova ancora una risposta legislativa da parte della Commissione;
- I DM italiani non entrano in conflitto con la nuova norma europea essendo la loro applicazione più estesa della normativa europea.
E’ auspicabile che i DM italiani siano ripresentati alla Commissione per farli approvare, nel rispetto dei criteri di notifica di cui all’art. 45 e a norma dell’articolo 39 del regolamento UE 1169/11, avendo l’accortezza di aggiornarli alla normativa in vigore.

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