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08 Ottobre 2018

La nuova norma, entrata in vigore dal 5 gennaio 2018, ha l'obiettivo di aggiornare la disciplina antincendio relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido combustibile, di capacità geometrica non superiore a 9 m³ ad eccezione di quelli in possesso di SCIA o certificato di prevenzione incendi, laddove previsti.
Sono esenti dall'obbligo di adeguamento i contenitori-distributori per i quali si sia adempiuto alle disposizioni di cui al DPR 151/11, e quindi sia stata richiesta la SCIA antincendio entro il 7 ottobre 2017, gli impianti fissi di distribuzione di carburante da autotrazione o ad esempio gruppi elettrogeni o impianti di riscaldamento.
Criteri di installazione e caratteristiche costruttive
I Contenitori-distributori ed i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente. A tal fine, il serbatoio può essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anti-corrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purchè idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purchè resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anti-corrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anti-corrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.
Nella maggior parte dei casi le cisterne presenti nelle aziende agricole sono a parete singola ed in questi casi il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.
I contenitori-distributori devono
- essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
- essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.
- essere provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato.
- essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio.
Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
Distanze di sicurezza
I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili: 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili: 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.
Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere, indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonchè il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore.
Impianto elettrico e messa a terra
I contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio.
Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Estintori
In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacita' complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacita' estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.
Recentemente è stato chiarito che il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’adeguamento può essere effettuato direttamente dal proprietario utilizzatore, adeguando la capacità geometrica della vasca al nuovo decreto ministeriale senza andare ad intaccare l’omologazione della pompa d’erogazione e della cisterna.
Per maggiori informazioni contattare Giacomo Guidetti dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Mantova 0376/330726 – g.guidetti@confagricolturamantova.it

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