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18 Gennaio 2016

Per semplificare gli adempimenti formali relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, l’art. 21 c. 4 del D.Lgs. 151/2015 ha previsto l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni. L’Inail ha confermato con una circolare l’abolizione in questione a decorre dal 23 dicembre 2015. Nulla è mutato, invece, rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Istituto stesso gli infortuni occorsi ai dipendenti nel rispetto delle norme vigenti. Venendo meno l’apposito registro, gli organi preposti alla vigilanza potranno prendere visione degli infortuni che si verificheranno a partire dal 23 dicembre 2015 tramite uno strumento alternativo predisposto dall’Inail e denominato “cruscotto infortuni”. Naturalmente quelli avvenuti prima del 23 dicembre 2015 dovranno essere trascritti nel registro infortuni attualmente abolito.

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